lunedì 2 gennaio 2017

Permesso di soggiorno che così

Il permesso di soggiorno, nell'ambito del diritto amministrativo italiano, è un'autorizzazione, rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel paese per più di otto giorni, ovvero di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo. Non è richiesto per i cittadini di altri stati facenti parte dell'Unione europea

Durata del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso in Italia dello straniero. La durata del permesso di soggiorno è differente a seconda delle motivazioni del soggiorno.
se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro subordinato, la durata è quella del relativo contratto di lavoro (che dal 2002 assume la denominazione di contratto di soggiorno), con un massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo straniero conserva quello od un altro lavoro (con un massimo di sei mesi di stato di disoccupazione) se il permesso viene rilasciato per motivi di lavoro stagionale, la durata varia dai sei ai nove mesi (a seconda del tipo di lavoro svolto).
se viene rilasciato per lo svolgimento di un lavoro autonomo ha durata di un anno;
se viene rilasciato per ricongiungimento familiare ha la durata di due anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha un permesso biennale, altrimenti la minore durata del permesso del familiare fonte di sostentamento se viene rilasciato per finalità di studio o formazione può avere durata fino ad un anno.
il permesso di soggiorno può avere anche una durata illimitata (Permesso di soggiorno a lungo periodo o carta di soggiorno )

Per sapere di più vai al permesso di soggiorno 

Rinnovo Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno in scadenza deve essere rinnovato, La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso, ma può essere rinnovato. in ogni caso attualmente (dopo l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini- 2002) il permesso ha la durata massima di due anni ed è legata alla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato (tanto che si definisce anche contratto di soggiorno); permessi di un anno o di durata inferiore possono essere rilasciati per lavoro autonomo o imprenditoriale, studio, tirocinio formativo, malattia, gravidanza, disoccupazione, ecc.
Motivi ostativi al rilascio de permesso di soggiorno
Se il soggetto richiedente ha dei precedenti penali, per determinati delitti stabiliti dalla legge e ritenuti particolarmente gravi o connessi alla richiesta del permesso stesso (quali ad esempio omicidi, traffico di droga o di esseri umani), esso può non essere rilasciato. Così pure se perde il lavoro od ultima gli studi per cui il permesso era stato rilasciato (salva la possibilità di rilascio di un permesso breve per disoccupazione e ricerca lavoro).

Qualora lo straniero sia in Italia per motivi di turismo, visite o affari, per soggiorni inferiori ai tre mesi è esentato dal richiedere il permesso di soggiorno.

Articolo modificato e pubblicato sotto licenza CC BY-SA 3.0,

giovedì 26 maggio 2016

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE


- per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
- per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente.
la domanda deve contenere
- istanza compilata e sottoscritta dall'interessato.
- fotocopia di tutto il passaporto.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale è richiesto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente.

articolo modificato

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVO DI LAVORO AUTONOMO

L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di:
- dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
- fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio.

lunedì 23 maggio 2016

CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

L'istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:
- dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante.
- dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVO DI LAVORO SUBORDINATO

per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia.
il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.